Nel caso di specie, in disparte il riferimento alla necessità di limitare assembramenti, così come sostenuto in ricorso, non è dato evincere nel provvedimento impugnato (avente ad oggetto "misure specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID-19 nella città di ...") quale sia la concreta e reale esigenza, nonché il rapporto causa-effetto, per operare la contestata restrizione oraria. Invero, ivi non sussiste alcun riferimento al rapporto tra limitazione degli orari di ricevimento degli studi professionali e salvaguardia della salute pubblica. Coglie nel segno, in assenza di diversa giustificazione contenuta nell'ordinanza in esame, l'osservazione contenuta in ricorso al fine di motivare la sussistenza del periculum, vale a dire che le "limitazioni imposte dall'ordinanza impugnata si rivelano controproducenti rispetto al fine per il quale sono state previste, in quanto la riduzione oraria dell'apertura al pubblico comporta l'aggravio del rischio di assembramento all'interno degli studi professionali a causa della possibile sovrapposizione di più impegni professionali, ... poiché, a causa delle forti restrizioni orarie imposte dal gravato provvedimento, i ricorrenti sono stati costretti a concentrare gli appuntamenti presso i propri studi professionali in un arco di tempo notevolmente ridotto. Ciò ha comportato l'inevitabile accavallarsi degli incontri programmati, con il conseguente maggior rischio di assembramento a causa dell'afflusso della clientela presso gli studi". In altri termini, mentre appare avere una sua ratio giustificatrice la completa interdizione, ove motivata, di un'attività documentalmente pericolosa o non adeguatamente organizzata, in quanto veicolo trasmissivo fortemente probabile del contagio, risulta, sempre in assenza di manifeste ragioni, meno comprensibile la riduzione del tempo utile per esercitare attività professionali, spesso caratterizzate da scadenze ineludibili, o di pubblica utilità, che richiedono la presenza fisica del cliente, poiché, proprio così come sostenuto in ricorso, si potrebbe determinare un più concentrato afflusso presso gli studi professionali e gli esercizi, tale da comportare un assembramento, altrimenti evitabile.
TAR Sicilia - Catania, Sez.I - Decreto del 27 novembre 2020, n.822
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