TAR Piemonte - Torino, Sez.I - Sentenza del 6 ottobre 2020, n.589

Territorio e autonomie locali
6 Ottobre 2020
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

Questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che "l'art.9 della legge n.447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. n.267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54, e che, pertanto, deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art.107 del medesimo D.Lgs. n.267 del 2000" (T.A.R. Piemonte-Torino, sez.I, 12 giugno 2013, n.708). Il Comune sostiene che nel caso in esame non sarebbero stati esercitati poteri extra ordinem, ma che il responsabile del servizio si sarebbe limitato ad intimare la ricorrente a conformarsi alle disposizioni di cui al citato d.P.C.M., azionando pertanto gli ordinari poteri di cui all'art.107 del decreto legislativo n.267/2000, nonché quelli previsti dall'art.6 della legge n.447/1995. La ricostruzione fornita dal Comune non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato ove, sebbene non sia stato citato l'art.9 della legge n.447/1995, è stato comunque richiamato l'art.50, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000.

 

Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa spetta al sindaco, ai sensi dell'art.9 legge 26 ottobre 1995, n.447, e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività trattandosi di potere analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli artt.50 e 54 del decreto legislativo n.267/2000, con la precisazione che il provvedimento in questione non rientra tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico ma consiste in un provvedimento contingibile ed urgente di competenza del sindaco (in termini T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez.I, 7 marzo 2017, n.382; T.A.R. Venezia, sez.III, 30 marzo 2015, n.377; T.A.R. Lazio-Latina, sez.I, 17 marzo 2014, n.210). Allo stesso risultato si perverrebbe seguendo l'impostazione seguita nel provvedimento impugnato e quindi ritenendo che l'ordinanza sia stata adottata solo ai sensi dell'art.50, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000, così come espressamente indicato nel provvedimento impugnato. Invero, è il sindaco l'organo competente ad adottare le ordinanze di cui all'art.50, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000. Sul punto, il Collegio si limita a richiamare quanto evidenziato dal T.A.R. Napoli: "È pacifico in giurisprudenza che al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n.267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza 'ordinario', afferente cioè la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l'elemento 'normale' rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse". (T.A.R. Campania-Napoli, sez.VIII, 18 giugno 2020, n.2475 che richiama Cons. Stato, sez.IV, 24 marzo 2006 n.1537).