TAR Sicilia - Catania, Sez.I - Sentenza del 22 maggio 2020, n.1126

Territorio e autonomie locali
22 Maggio 2020
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

- Il comune di ... ha inteso esercitare il potere extra ordinem senza che ne ricorressero i presupposti, essendo la situazione evidenziata dal provvedimento avversato - il superamento dei c.d. valori di attenzione (di 6 V/m) - tutelabile con gli strumenti ordinari e non integrando essa quel carattere di eccezionalità capace di giustificare l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente. In primo luogo, va osservato che nessun dubbio può nutrirsi in merito alla qualificazione dell'ordinanza n. -OMISSIS- prot. n.4104 in termini di "ordinanza contingibile ed urgente", nonostante l'assenza di una espressa autoqualificazione in tal senso. Ed invero, la predetta ordinanza richiama, innanzitutto, l'art.14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che riconosce alle amministrazioni provinciali e comunali le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale per l'attuazione della stessa legge; quindi, l'ordinanza evoca l'ordinamento degli enti locali in Sicilia che assegna al sindaco la funzione di autorità sanitaria locale, richiamo – quest'ultimo - che appare significativo dell'esercizio, nella specifica vicenda in esame, del potere sindacale di ordinanza contingibile ed urgente.

 

- Il potere di ordinanza contingibile ed urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente. Per costante orientamento giurisprudenziale, invero, il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché l'esistenza e l'indicazione nel provvedimento impugnato di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l'amministrazione non intervenga prontamente (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez.V - 2 marzo 2020, n.971). In particolare, l'urgenza deve essere intesa come impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente, mentre la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania - Napoli, sez.V - 15 aprile 2020, n.1378; T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez.I - 12 novembre 2019, n.268; T.A.R. Liguria, sez.I, 26 giugno 2019, n.561). Ora l'ordinamento, in questa materia specifica, già prevede strumenti tipici per fronteggiare il pericolo derivante dal superamento dei valori di attenzione – e tra questi, la delocalizzazione degli impianti e, in via di urgenza, la disattivazione degli impianti stessi da parte del competente Ministero – sicché l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente, a fronte di una situazione fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla disciplina in materia non si giustifica nel caso di specie.