TAR Campania - Napoli, Sez.VII - Sentenza del 24 luglio 2020, n.3324

Territorio e autonomie locali
24 Luglio 2020
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

Per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, è illegittima l'ordinanza adottata ex art.54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l'istallazione, o l'adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile; e ciò sia perché "Le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini finalizzate al blocco dei lavori propedeutici all'installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile all'interno del territorio comunale non integrano quel 'pericolo per l'ordine pubblico' di cui all'art.54 del D.Lgs. n.267/2000" (così TAR Campania - Salerno, Sez.II, n.654/2018), sia perché "i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria" (TAR Piemonte, Sez.I, n.1700/2015); sia, ancora, perché - come univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza - le ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l'accertamento dell'osservanza dei "valori soglia" definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003.