Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza del 10 marzo 2020, n.1728

Territorio e autonomie locali
10 Marzo 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

La Sezione ha avuto modo di chiarire che "non è seriamente esigibile dall'imprenditore un controllo personale, e un giudizio, altrettanto personale, sull'esistenza e influenza delle parentele dell'assumendo, sulle sue frequentazioni, o sulle indagini non ancora giunte ad un rinvio a giudizio (evento a seguito del quale la notizia è evincibile dal certificato dei carichi penali pendenti), e soprattutto non è esigibile che esso imprenditore si sottragga agli obblighi assunzionali per ragioni soggettive (e non oggettive) in assenza di previsioni di legge che vietino l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto, o comunque di informazioni qualificate, in quanto provenienti dalla Prefettura o dagli organi di polizia, che rendano verosimile la sussistenza del rischio che l'assumendo possa essere un "cavallo di Troia" delle associazioni mafiose o anche semplicemente un soggetto "controindicato" ai fini antimafia, avuto riguardo al tipo di attività e al luogo di svolgimento della stessa" (Consiglio di Stato, sez.II, 25 maggio 2018, n.3138). Tuttavia, nel caso di specie è contestata l'assunzione di soggetti già condannati o sottoposti al regime della sorveglianza speciale, la cui situazione penale era ben conoscibile dall'impresa. Non può dunque escludersi che, avuto riguardo al numero degli impiegati controindicati (36 nell'appalto affidato dal comune di -OMISSIS- e addirittura 182 nell'appalto affidato dal comune di -OMISSIS-) ed alla gravità dei pregiudizi penali e di polizia, la politica di reclutamento dell'impresa sia stata considerata quale indice di contiguità soggiacente o compiacente agli ambienti mafiosi.