Il Collegio, aderendo ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, rileva "che ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione è necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa; si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato" (Consiglio di Stato, sez.IV, 4 settembre 2013, n.4439; Consiglio di Stato, sez.V, 12 giugno 2012, n.3441).