TAR Sicilia - Catania, Sez.I - Sentenza del 7 agosto 2020, n.2043

Territorio e autonomie locali
7 Agosto 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., anche Cons. St., sez.III, 30 gennaio 2019, n.758; Cons. St., sez.III, 3 maggio 2016, n.1743). Lo stesso legislatore – art.84, comma 3, del d.lgs. n.159 del 2011 – riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di "eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate». Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona quindi fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto 'evento' si realizzi. Il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art.84, comma 4, del d.lgs. n.159 del 2011: si pensi ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, "a condotta libera", sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che 'può' desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.91, comma 6, del d.lgs. n.159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata». Il d.lgs. n.159 del 2011 prevede inoltre, nell'art.84, comma 4, lett.d), che gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall'art.91, comma 6, possano essere desunti anche «dagli accertamenti disposti dal prefetto».