TAR Lazio - Roma, Sez.I - Sentenza del 26 novembre 2019, n.13535

Territorio e autonomie locali
26 Novembre 2019
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Estratto/Sintesi: 

Alla luce dell’orientamento della Sezione, deve ritenersi insussistente un interesse giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente. È pacifico in atti che il Comune era già stato dichiarato sciolto, sicché l’odierno ricorrente non potrebbe aspirare, a seguito dell’eventuale annullamento del Decreto presidenziale impugnato nel presente giudizio, a riottenere la carica elettiva precedentemente rivestita; il ricorso in epigrafe, dunque, non potrebbe giammai avere un effetto ripristinatorio, né, per tale ragione, il suo eventuale accoglimento potrebbe mai essere posto a base di pretese risarcitorie, conseguendo il mancato ripristino della carica elettiva direttamente allo scioglimento disposto ai sensi dell’art.141 TUOEL.
Neppure il ricorrente potrebbe rivendicare un interesse alla riforma del provvedimento impugnato nella sua qualità di cittadino-elettore, in ossequio al consolidato orientamento della Sezione secondo cui l’impugnazione dello scioglimento dell’organo consiliare non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai sensi del richiamato art.9 TUOEL, in quanto la misura dissolutoria di cui all’art.143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell’Amministrazione. Pertanto, l’azione popolare proposta per impugnare lo scioglimento del Comune e la nomina di una Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del medesimo, deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione, perché lo strumento offerto dall'art.9 TUOEL non può essere articolato per far valere azioni che non sono di spettanza dell’ente locale nell’interesse del quale si dichiara di agire.
Nelle more, anche i diciotto mesi di cui al provvedimento impugnato sono trascorsi, tant’è che già la cittadinanza ha potuto eleggere il nuovo Sindaco ne discende che l’eventuale accoglimento della domanda formulata con il ricorso in esame non potrebbe comunque arrecare più alcuna utilità al ricorrente.
Il Collegio non può che richiamare la consolidata giurisprudenza della Sezione che ha escluso che l’interesse ad agire possa avere, in simili casi, natura strettamente “morale”, posto che il provvedimento di scioglimento ex art.143 TUOEL si basa sull’accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e non ha natura di provvedimento “sanzionatorio”, non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma risponde allo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell'amministrazione pubblica. L’unico provvedimento al quale si potrebbe semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso ex art.143, comma 11, TUOEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità, che è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento. Tuttavia ciò non varrebbe a radicare l’interesse alla impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art.143 TUOEL, atteso che lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore.  Inoltre il giudizio di incandidabilità è autonomo e separato ed ha un esito che non è automaticamente determinato dallo scioglimento del Comune, postulando una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all'elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica. Il provvedimento di scioglimento ex art.143 TUOEL si basa sull’accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e non ha natura di provvedimento “sanzionatorio”, non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma risponde allo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell'amministrazione pubblica.