TAR Campania - Napoli, Sez.I - Sentenza del 7 novembre 2018, n.6465

Territorio e autonomie locali
7 Novembre 2018
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Secondo consolidato indirizzo pretorio (Consiglio di Stato, Sez.III, n.319/2017 e n.3754/2016), l’eventuale venir meno del grave quadro indiziario posto a base di provvedimenti del giudice penale, non comporterebbe automaticamente la caducazione degli ulteriori elementi richiamati nell’informativa antimafia, che siano rimasti estranei alla valutazione del giudice penale. Difatti, non esiste una corrispondenza biunivoca tra gli atti di indagine penale valutati ai fini cautelari e gli elementi indiziari apprezzati dal Prefetto a fini interdittivi né è corretto ipotizzare un rapporto di ancillarità dei secondi ai primi che comporti l’invalidità derivata dell’informativa antimafia quale effetto automatico della caducazione di misure cautelari penali.
Ciò in quanto il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del "più probabile che non" e gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (Consiglio di Stato, Sez.III, n.1743/2016).