Consolidata è la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nell'affermare che l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione, di cui all'art.7 della l. 7 agosto 1990, n.241, nonché dalle altre garanzie partecipative, relativamente all'informativa antimafia, «atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza»(v., ex plurimis, Cons. St., sez.III, 28 ottobre 2016, n.4555).