Giova rammentare, in via di principio, che – come rilevato da Cons. Stato, sez.III, n.1743/2016 – l'informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell'amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l'autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.
Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.
TAR Campania - Napoli, Sez.I - Sentenza del 15 maggio 2018 n.3195
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia