Il Collegio osserva che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha in più occasioni avuto modo di precisare che:
- il provvedimento prefettizio “per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste, per cui gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitariamente, esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali; di conseguenza la valutazione relativa al pericolo d'infiltrazione mafiosa si configura quale tutela avanzata nei riguardi di tale criminalità organizzata, tanto da operare anche quando non si sono ancora concretizzati elementi certi di collusione o di cointeressenza, proprio per la funzione di deterrenza anticipata, ma inevitabile, che questo tipo di valutazione viene a svolgere nell'ambito ordinamentale” (cfr., da ultimo, TAR Catania, sez.I, 19/01/2018 n.148; TAR Catania, sez.I, 29/09/2017 n.2258; Cons. St., sez.III, 07/05/2015 n.2284);
- i tentativi d’infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da fatti risalenti nel tempo o sentenze penali ancora oggetto di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez.III, 24/07/2015 n.3653; TAR Catania, sez.I, 19/01/2018 n.148).
- se è vero che i legami di natura parentale, in sé considerati, non possono essere ritenuti idonei a sostenere in via autonoma una informativa negativa, tuttavia, “essi assumono rilievo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di controllo o di condizionamento sull'impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o all'amministratore della impresa stessa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa considerata” (C.G.A.R.S. n.313 del 9 giugno 2014; TAR Catania, sez.I, 19/01/2018 n. 148).
- l'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la sua valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato sez.III 10 ottobre 2016 n.4170; TAR Catania, sez.I, 19/01/2018 n.148; TAR Napoli, sez.I, 14/02/2018 n.995).
Allo stesso tempo, però, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di puntualizzare che l'informativa antimafia, ai sensi degli artt.84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n.159/2011, presuppone «concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata» (cfr. Cons. Stato, sez.III, 07/02/2018 n.820).
TAR Sicilia - Catania, Sez.I - Sentenza del 1 agosto 2018, n.1656
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia