Liceità d'accesso al protocollo dell'ente da parte dei consiglieri regionali.
Il consigliere regionale non è ammesso ad esercitare, in modo indiscriminato, l'accesso al protocollo dell'Ente.
L'esercizio di tale diritto presuppone la presentazione di una richiesta specifica e puntuale, che deve riferirsi a documenti preesistenti e già formati.
La giurisprudenza del TAR ha ritenuto legittimo il rilascio delle credenziali di accesso ai soli fini della consultazione del protocollo informatico, avendo cura di precisare che tali credenziali non devono consentire l'accesso diretto ai documenti: “…al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati” (si veda TAR Basilicata, 10.07.2019 n.599).