L'equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco – la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, d'altro lato – richiede, piuttosto, all'autorità prefettizia un'attenta valutazione degli elementi indiziari acquisiti, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e impone, nel contempo, al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte dell'organo governativo nell'esercizio del suo ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale.
La delicatezza di tale ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all'autorità amministrativa, può comportare anche un'attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che, d'altronde, non è un valore assoluto, slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art.3, comma 2, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo.
Giova, infine, rammentare che i valori costituzionali concorrenti in materia – l'esigenza, da un lato, di preservare i rapporti economici dalle infiltrazioni mafiose in attuazione del superiore principio di legalità sostanziale e, dall'altro, la libertà di impresa – trovano nella previsione dell'aggiornamento, ai sensi dell'art.91, comma 5, del d.lgs. n.159/2011, un punto di equilibrio fondamentale e uno snodo della disciplina di settore, sia in senso favorevole che sfavorevole all'impresa, nella misura in cui si impone all'autorità prefettizia di considerare i fatti nuovi, laddove sopravvenuti, o anche precedenti – se non noti – e si consente all'impresa stessa di rappresentarli all'autorità stessa, laddove da questa non conosciuti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez.III, 5 ottobre 2016, n.4121).
TAR Campania- Napoli, Sez.I- Sentenza del 17 luglio 2017, n.3793
Territorio e autonomie locali
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13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia