Per quanto riguarda l'effetto “contagio” e le “informativa a cascata” il collegio ci tiene a precisare che conosce e condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a fronte della costituzione di una nuova società, tra un’impresa legittimamente colpita da un’interdittiva e un altro soggetto imprenditoriale, può ragionevolmente presumersi l’estensione del giudizio di pericolo di inquinamento mafioso sia alla nuova società, sia alla seconda impresa, divenuta socia di quest’ultima, insieme a quella inizialmente ritenuta esposta al rischio di permeabilità alle influenze criminali (in termini Consiglio di Stato, III, 22 giugno 2016, n.2774).
L'applicazione di tale rigoroso principio giurisprudenziale necessita, però, di un'adeguata considerazione dei profili in fatto delle singole cause.
Non può, infatti, porsi sullo stesso piano il caso della costituzione di un'entità stabile destinata all'esercizio congiunto di una determinata attività economica con quello dell'instaurazione di un rapporto provvisorio finalizzato all'esecuzione di una singola commessa.
Tale seconda ipotesi è quella che, in particolare, ricorre nel caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo d'imprese per la partecipazione a una gara d'appalto e successivamente di un consorzio di scopo.
Relativamente a tale fattispecie va richiamata la recente decisione del CGA n.125 del 6 marzo 2018, la quale, dopo avere ribadito il principio secondo cui l'interdittiva va estesa anche all'impresa che abbia costituito una società con un soggetto colpito da informativa negativa, ha precisato che lo stesso si applica solo al caso della costituzione di una società commerciale e non anche di un ordinario “consorzio di scopo” non “stabile”.
Ha anche affermato che l'effetto contagio non si determina qualora al momento della costituzione del consorzio (e, a monte, della partecipazione congiunta alla gara) nessun provvedimento interdittivo era stato ancora emesso a carico della contagiante.
Trattasi di affermazioni che il collegio condivide e che trovano, peraltro, supporto nell'art.95, commi 1 e 2, del codice antimafia laddove si prevede che: se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa a un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto (comma 1); tali disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori (comma 2).
Tali norme presuppongono, infatti, che non si produca automaticamente l'effetto contagio qualora il legame è finalizzato alla partecipazione a una specifica gara e consentono, in sede di gara pubblica e nei casi di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la sostituzione in caso d'interdittiva antimafia.
Ne deriva che la costituzione di un raggruppamento temporaneo e di un consorzio di scopo con imprese successivamente raggiunte da interdittive antimafia non determina di per sé l'effetto contagio e non legittima l'adozione di informative negative a cascata.
TAR Sicilia - Palermo, Sez.I - Sentenza del 13 maggio 2019 n.1310
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia