Il Collegio reputa manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.84, comma 4 lett.d) del D.Lgs. 159/2011 per violazione dell'art.117 della Carta Costituzionale, in riferimento al parametro interposto dell'art.1, Protocollo 1 addizionale CEDU, in particolare alla luce della sentenza della Corte Europea “De Tommaso” (Corte Europea dei Diritti dell'uomo, sez. Grande Chambre, 23 febbraio 2017, n.43395).
Sul punto può essere sufficiente richiamare la recente giurisprudenza amministrativa (TAR Campania Napoli, Sez.I, n.1933 del 26 marzo 2018, che a sua volta richiama i propri precedenti n.1017 e 1019 del 2018), la quale ha affrontato approfonditamente la questione, affermando:
- in riferimento all'asserito parallelismo tra la disciplina nazionale delle misure di prevenzione e la normativa antimafia in punto di cd. interdittiva generica, che la pronuncia della CEDU “si riferisce alle sole misure di prevenzione personali (in ipotesi di c.d. pericolosità generica), limitative, come tali, della libertà fondamentale di circolazione di cui all’art.2 del Protocollo IV alla CEDU, mentre non considera le misure di prevenzione patrimoniali, limitative del diritto fondamentale di proprietà di cui all’art.1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU”;
- che le misure di prevenzione personali vagliate nella sentenza De Tommaso non sono specificamente collegate all'indizio di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso;
- che l'informativa interdittiva antimafia è oggettivamente insuscettibile di comprimere la menzionata libertà fondamentale di circolazione né il menzionato diritto fondamentale di proprietà, (parzialmente) incidendo, piuttosto, sulla libertà di iniziativa economica, la quale non trova, però, specifica tutela nella CEDU, mentre è contemplata dall'art.41 Cost.;
- che “la formula ‘elastica’ adottata dal legislatore nel disciplinare l'informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole ponderazione tra l'interesse privato al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e l'interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico dagli inquinamenti mafiosi, dove il primo, siccome non specificamente tutelato dalla CEDU né riconducibile alla sfera dei diritti costituzionali inviolabili, si rivela recessivo rispetto al secondo, siccome collegato alle preminenti esigenze di difesa dell'ordinamento contro l'azione antagonistica della criminalità organizzata” e che detta formula “riflette l'obiettivo di apprestare all'autorità amministrativa statale competente strumenti di contrasto alle organizzazioni malavitose, tanto più efficaci, quanto più adattabili – in virtù di apprezzamenti discrezionali modulabili caso per caso – ai peculiari fenomeni proteiformi, occulti, impenetrabili e pervasivi di infiltrazione mafiosa nelle imprese operanti nel mercato, potenzialmente destinate a instaurare rapporti negoziali con la pubblica amministrazione”;
- che dette conclusioni sono, altresì, fondate sull'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa e dalla giurisprudenza costituzionale in punto di interdittive antimafia (Cons. di Stato, sez.III, n.565/2017, n.672/2017, n.1080/2017 e n.1109/2017; Corte Cost. n.4/2018).
TAR Calabria - Sez. Reggio Calabria - Sentenza del 5 novembre 2018 n.646
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia