La valenza astrattamente sintomatica delle vicende penali contemplate dall'art.84, comma 4, lett.a), D.Lgs. n.159 del 2011 cit., non necessita, a differenza di quanto può dirsi per la fattispecie di cui all'art.91, comma 6, D.Lgs. n.159 del 2011 cit., di ulteriori e concreti elementi che dimostrino l'effettività del rischio infiltrativo; trattasi nel primo caso di un catalogo di reati che, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integra una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione;
la diversità refluisce ragionevolmente sul criterio valutativo, di modo che laddove la condotta delittuosa è specificatamente enucleata dal legislatore, la sua contestazione in sede penale sfocia in un'attestazione del rischio infiltrativo in sede amministrativa; viceversa, laddove la condotta non è sussumibile in un delitto spia, ma è comunque potenzialmente strumentale agli obiettivi del crimine organizzato, essa costituisce indizio che abbisogna di essere corroborato da elementi ulteriori circa i rapporti di effettivo condizionamento tra impresa e associazioni criminali;
pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell'art.84, comma 4, lett a), e sino a quando non intervenga una sentenza assolutoria, deve (o quanto meno, può) limitarsi ad 'attestare' la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui contemplata dalla disposizione più volte richiamata (cfr. Cons. Stato, III, n.4555/2016; vedi anche, nello stesso senso, a proposito dei delitti di estorsione e usura, III, n.3885/2016; associazione a delinquere, III, n.1315/2017; turbata libertà degli incanti, III, n.3323/2016; traffico illecito di rifiuti ex art.260 D.Lgs. n.152 del 2006 III, n.1632/2016, n.4555/2016 e n.4556/2016; truffa aggravata e riciclaggio, III, n.691/2016).
Deve altresì condividersi l'orientamento che sottolinea come la presenza di legami con la criminalità organizzata, a fronte di tale grave condotta, è data per presupposta dal legislatore, con una praesumptio iuris tantum che certamente deve ammettere la prova contraria, non potendosi postulare un automatismo tra l'emissione dell'ordinanza e l'emissione dell'informativa (cfr. Cons. Stato, III, n.2510/2017 e 2157/2017).
Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza del 22 febbraio 2018 n.1112
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia