Diritto di accesso al protocollo informatico e al sistema informatico del Comune da parte del consigliere comunale.
Il Consigliere comunale può ottenere le credenziali di accesso al sistema informatico e al protocollo del Comune che deve approntare le modalità organizzative più appropriate, seppure con le necessarie limitazioni.
L'art.43 del TOUEL prevede per i consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato".
L’art.2 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n.82/2005), dispone, a sua volta, che "le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Secondo la giurisprudenza amministrativa più recente l'Amministrazione comunale ha il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell'ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico con accesso da remoto. Di conseguenza, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez.II, 4 aprile 2019, n.545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n.317).
Il Collegio ritiene che l'accesso da remoto deve essere consentito solo ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, per evitare l'accesso generalizzato all'attività amministrativa, la cui acquisizione resta soggetta alle regole di accesso agli atti (tra le quali la richiesta specifica).