Legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte.
I consiglieri comunali possono impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte, ma tale legittimazione ha carattere eccezionale ed è limitata alle sole ipotesi in cui si ravvisi una lesione della propria sfera giuridica (es.: scioglimento dell'organo o nomina di un commissario ad acta); o nei casi in cui i vizi riguardino: errori nella convocazione dell'organo consiliare o nell'ordine del giorno; inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter deliberare consapevolmente; o, più in generale, quando si ravvisi una preclusione, parziale o totale, dell'esercizio delle funzioni relative al proprio mandato.
Nel caso in esame, quindi, il consigliere non può impugnare la delibera in quanto "il ricorrente era stato effettivamente messo nella possibilità di esprimere il proprio voto in ordine alla delibera tant'è che ha rilevato errori ed incongruenze tra DUP e lo schema di bilancio ed ha potuto esprimere voto contrario, mostrando così di aver acquisito piena conoscenza in ordine ai profili di criticità delle gravate delibere consiliari, con conseguente esclusione di eventuali lesioni delle proprie prerogative istituzionali".