TAR Lazio – Roma, Sez.I - Sentenza del 3 maggio 2019, n.5584

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2019
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
 

Estratto/Sintesi: 

Va ravvisata la carenza di interesse a ricorrere sia dei componenti degli organi comunali disciolti, laddove non sia possibile configurare un utile effetto ripristinatorio, sia dei cittadini elettori, in quanto privi di un interesse diretto, concreto ed attuale all'annullamento dell'atto impugnato. Da un lato, infatti, gli organi comunali risultavano essere già stati disciolti in ragione delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.141 TUOEL, sicché i ricorrenti non potrebbero comunque riottenere le cariche elettive in precedenza ricoperte. I ricorrenti non trarrebbero poi alcun concreto e utile effetto dall’annullamento del provvedimento di scioglimento neppure nella loro posizione di cittadini elettori in quanto l’impugnazione dello scioglimento dell’organo consiliare non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai sensi dell’art.9 del TUOEL, e ciò in quanto la misura dissolutoria di cui all’art.143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell’Amministrazione. 
Va anche esclusa la configurabilità di possibili implicazioni “morali” che riguarderebbero (l’interesse de)i singoli amministratori in quanto il provvedimento di scioglimento ex art.143 TUOEL si basa sull’accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e non ha natura di provvedimento “sanzionatorio”, non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma risponde allo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell’amministrazione pubblica.
Non può individuarsi la sussistenza di un interesse al ricorso neppure in relazione alla possibilità per gli amministratori, a causa scioglimento del Consiglio Comunale per presunti condizionamenti mafiosi, di essere sottoposti a giudizio di incandidabilità ex art.143, comma 11, Dlgs. 267/2000 atteso che lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore e l’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art.143, co. 11 TUOEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento.
L’incandidabilità pronunciata con provvedimento dell’Autorità giurisdizionale, ai sensi dell’art.143, comma 11, TUOEL, non è conseguenza automatica dello scioglimento del Comune. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che l’incandidabilità degli amministratori non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all’elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica. Si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti, quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, il quale, a sua volta, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti.