Come emerge dalla vasta giurisprudenza formatasi sul punto, vi sono numerose situazioni, non tipizzate dal legislatore, che costituiscono ‘spie’ dell’infiltrazione (nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell’impresa), anche se non ricomprese nel ‘catalogo’ dell’art.84 del d.lgs. n.159 del -OMISSIS-11.
Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono infatti forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono ad un preciso inquadramento, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso (Cons. St., sez.III, 3 maggio -OMISSIS-16, n.1743).
Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un ‘catalogo aperto’ di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso, come si desume chiaramente dall’art.91, comma 6, del d.lgs. n.159 del -OMISSIS-11. Tra queste situazioni sintomatiche non tipizzate dal legislatore, come la Sezione ha più volte chiarito, rientrano anche i contatti o le ‘frequentazioni’ con soggetti coinvolti in sodalizi criminali, quali quelli valorizzati nel provvedimento qui controverso.
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.
13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia