TAR Calabria - Catanzaro, Sez.I - Sentenza del 31 maggio 2017 n.879

Territorio e autonomie locali
31 Maggio 2017
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

L’inibitoria antimafia, costituendo "la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato", proprio in virtù ed in ragione della sua natura preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell'impresa stessa da parte di queste.
Pertanto, per giustificare l’adozione di una misura di tal guisa non è necessario raggiungere il massimo grado di certezza dei suoi presupposti, né è necessario fare riferimento ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, essendo sufficiente la dimostrazione del pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa o soggetto e criminalità organizzata.
Ne consegue un'ampia potestà discrezionale attribuita all’organo istruttore, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico, in relazione alla ricerca ed alla valutazione degli elementi da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.
Il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione (ex multis, da ultimo, Cons. Stato , sez.VI, 3 marzo 2010, n.1254; TAR Calabria Catanzaro, sez.I, 1 marzo 2010 , n.248; TAR Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, nr.943).