Corte dei Conti - Sez. Giur. Regione Basilicata - Sentenza del 20 maggio 2019 n.21

Territorio e autonomie locali
20 Maggio 2019
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.04 Facoltà assunzionali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Danno erariale addebitato al Sindaco e alla giunta comunale per assunzione a scavalco eccedente la dotazione organica.

Estratto/Sintesi: 

L'assunzione di una figura professionale inserita in convenzione con altro Ente (c.d. scavalco), prevista dal legislatore (Legge Finanziaria 2005) e dalla contrattazione collettiva (CCNL del 2004 Enti Locali) può essere legittimamente utilizzata fino a quando non si addiviene alla copertura dei posti vacanti nella dotazione organica.
Le spese sostenute per il mantenimento di quell'incarico in presenza di idonee professionalità reclutate dall'Ente, sono da considerarsi pregiudizievoli ed inutili con la conseguenza che il Sindaco e la Giunta devono essere condannati per danno erariale per le relative responsabilità contabili, per un importo pari alle retribuzioni e ai rimborsi spesa corrisposti nel periodo considerato.