Il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all'interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell'impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi;
- il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente "infiltrato", del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall'esterno l'impresa, nonché dall'assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull'influenza nelle scelte dell'impresa;
-le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata.
Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza del 14 settembre 2018, n.5410
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia