TAR Sicilia - Catania - Sentenza dell'11 giugno 2019, n.1427

Territorio e autonomie locali
11 Giugno 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Per costante orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui all'art.84, co.4, lett. a) d.lgs. 159/11 (nel quale rientra quello di cui al rinvio a giudizio in esame) non appare sufficiente, di per sé solo, a motivare un'informativa antimafia, non potendosi realizzare un automatismo tra il decreto con cui è disposto il giudizio e il provvedimento prefettizio (cfr. Consiglio di Stato, sez.III, 2 marzo 2017, n.981).
Per giurisprudenza costante, infatti, l'informativa antimafia interdittiva non può sostanziarsi in un sospetto o in una vaga intuizione di pericolo di infiltrazione mafiosa che renderebbe l'istituto completamente incompatibile con una serie di principi di natura costituzionale (cfr. T.A.R. Calabria – Sez.I, 20 marzo 2019 n.609), ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, tra cui quelli tipizzati dal legislatore (i cc.dd. delitti spia), i quali tuttavia non possono essere assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma devono essere dotati di individualità, concretezza ed attualità, per fondare una seria prognosi di permeabilità mafiosa.
In altri termini, occorre distinguere il valore estrinseco del provvedimento giurisdizionale emesso in sede penale per uno dei delitti-spia di cui al predetto articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 159/2011, quale fatto astrattamente sintomatico di un pericolo di infiltrazione mafiosa, dall'autonomo apprezzamento che il Prefetto deve compiere del provvedimento emesso in sede penale: “…l'informativa antimafia è infatti per sua stessa ragion d'essere un provvedimento discrezionale, e non vincolato, che deve fondarsi su di un autonomo apprezzamento degli elementi delle indagini svolte, o dei provvedimenti emessi in sede penale, da parte dell'autorità prefettizia…” (cfr., Consiglio di Stato, sez.III, 2 marzo 2017, n.981).
In definitiva, “l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale … richiedono alla Prefettura un'attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell'esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale…” (cfr. Consiglio di Stato - Sezione III, 25 maggio 2018 n.3138 e 9 febbraio 2017 n.565).
Da quanto sopra deriva che il rinvio a giudizio non accompagnato da un motivato autonomo apprezzamento della Prefettura rende il provvedimento impugnato affetto da difetto di motivazione e di istruttoria….