Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza dell'11 giugno 2019, n.3904

Territorio e autonomie locali
11 Giugno 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il sistema del codice antimafia non richiede né la prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'infiltrazione sia in atto né in quale misura essa condizioni le scelte dell'impresa, poiché esigere una simile dimostrazione, analoga allo standard probatorio richiesto per il giudizio penale anche nella sola forma del delitto tentato (art.56 c.p.a.), non solo significherebbe costruire una fattispecie di danno e non più di pericolo, ma implicherebbe una serie di accertamenti e di ragionamenti evidentemente incompatibili con l'efficace, immediata, operatività dello strumento preventivo in questa materia, che si fonda sulla sola prova indiziaria e sul ragionamento sorretto dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza di tali elementi.
L'applicazione delle categorie penalistiche e la traslazione delle istanze proprie del diritto punitivo a questa materia, del tutto estranee alle misure di prevenzione, reca dunque in sé una contraddizione di fondo insuperabile e la premessa, inaccettabile per lo Stato di diritto, dalla stessa dissoluzione dell'istituto dell'informazione antimafia in ragione di un non necessario e non richiesto, elevatissimo, standard probatorio che, si noti, nemmeno la stessa giurisprudenza penale richiede nella verifica delle "contigue" e ben più invasive misure di prevenzione personali o patrimoniali, non a caso, e comunque, presidiate da guarentigie giurisdizionali più forti.