TAR Lazio – Roma, Sez.I - Sentenza del 10 gennaio 2019, n.388

Territorio e autonomie locali
10 Gennaio 2019
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Estratto/Sintesi: 

La relazione prefettizia e la relazione della commissione d’indagine in versione integrale costituiscono documenti con classifica “Riservato” ai sensi della l.124/2007, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” e, pertanto, la conoscenza degli atti in parola, ai sensi dell’art.262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale.
Lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria, tale misura non ha finalità repressive nei confronti dei singoli, bensì di salvaguardia dell’amministrazione pubblica.
Sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell’amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale.
Le vicende che giustificano lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata ai sensi dell’art.143 del d.lgs. n.267/2000 vanno valutate nel loro insieme, perché solo dal loro esame complessivo si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e dall’altro la ragionevolezza della ricostruzione di quest’ultimo quale presupposto per la misura dello scioglimento del corpo deliberante dell’ente.
Risultano idonee a costituire presupposto per lo scioglimento dell’organo comunale anche situazioni che, di per sé, non rivelino direttamente, né lascino presumere, l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata.
Il giudice amministrativo esercita in materia un sindacato estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne riguardino il merito.
La valutazione dei fatti rilevanti ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale va compiuta dall’amministrazione “allo stato degli atti” a quel momento disponibili, con la conseguenza che a tale momento va poi riferito il controllo “postumo” esercitato in sede giurisdizionale.
La necessità di una valutazione in cui rileva il mero stato di pericolo del funzionamento dell’ente locale appare pure coerente con la circostanza del non avere la misura dissolutoria finalità repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, ciò che giustifica i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione e la possibilità di dare peso a situazioni riconducibili ad una casistica estremamente ampia, il cui rilievo è subordinato alla sola condizione del configurare un’ipotesi plausibile, alla luce del contesto territoriale e in base ai dati dell’esperienza, di possibile condizionamento degli amministratori alla criminalità organizzata. La giurisprudenza, infatti, in più occasioni ha affermato che “l’art.143, d.lgs. n.267 del 2000 delinea […] un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai “collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” in termini di compromissione della “libera determinazione degli organi elettivi, del “buon andamento delle amministrazioni” nonché del “regolare funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.