Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, per non essere i cittadini nella qualità di elettori portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. In proposito il Collegio richiama la recente pronuncia della Sezione, n. 12424 del 15 dicembre 2017, che con argomentazioni qui in toto condivise, ha rilevato, in fattispecie similare, l’inammissibilità del ricorso proposto da un cittadino elettore. In particolare la sentenza ha ritenuto la carenza di legittimazione a ricorrere del singolo elettore avverso il provvedimento di scioglimento dell’organo consiliare in considerazione del fatto che “la misura dissolutoria di cui all'art. 143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell'ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell'Amministrazione”, così che, oltre a non potersi ravvisare in capo ai ricorrenti quella lesione concreta ed attuale della loro posizione giuridica, la quale unica radica l’interesse a ricorrere, non può neppure configurarsi in capo agli stessi una legittimazione ai sensi dall’art. 9 del TUEL, non essendo l’azione avverso lo scioglimento dell’organo consiliare annoverabile tra quelle proponibili dall’ente locale.