Risorse collegate
Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
La funzione della misura, di cui all’art.143 del T.U.E.L., non è tanto sanzionatoria nei confronti dei singoli amministratori quanto, piuttosto, cautelare e preventiva, in quanto rivolta ad evitare il perdurare dell’infiltrazione mafiosa, oggettivamente considerata.
La “rassegna” di eventuali provvedimenti utilmente adottati dall’amministrazione comunale non dimostra che l’inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l’insorgere di un condizionamento o di un collegamento mafioso, poiché il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’intera attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, “distributiva”, “popolare”, frutto di una collusione tra politica e mafia.
La funzione di questo provvedimento non è quella di sanzionare i singoli amministratori locali per condotte soggettive, ma quella di recidere il legame oggettivo tra la criminalità mafiosa e le amministrazioni locali, a tutela dello Stato di diritto e dell’ordine giuridico, e di ripristinare il buon andamento dell’ente locale – compromesso dalla contiguità, compiacente o soggiacente, dell’ente con le consorterie delinquenziali – e il corretto esercizio delle sue funzioni amministrative, che per nessun motivo e in nessuna forma l’ordinamento può consentire possa anche solo favorire la mafia.