Divieto di percepire benefici economici per i soggetti destinatari di interdittiva antimafia. Estensione del divieto a somme dovute a titolo risarcitorio per effetto di giudicato successivo all'interdittiva antimafia. Deferimento all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Una società, in conseguenza della mancata aggiudicazione di una gara di appalto cui aveva partecipato, si vedeva accogliere la domanda risarcitoria per il mancato utile ed il danno all’immagine, successivamente quantificati in sede giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato.
Il comune resistente eccepiva in giudizio l’impossibilità del pagamento a motivo dell’esistenza di una interdittiva antimafia di cui la società era destinataria prima della definizione del giudizio risarcitorio, conosciuta solo successivamente al momento in cui si era reso necessario procedere al pagamento della somma e taciuta dal soggetto stesso.
Sarà l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a cui la quinta sezione ha rimesso la questione dopo aver sospeso il giudizio, a dover chiarire se l‘interdittiva antimafia ai danni di un' impresa illegittimamente estromessa da un appalto blocca anche il risarcimento del danno, accertato con sentenza passata in giudicato.
Secondo un ormai consolidato principio, il comma 2 dell’art.86 del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.159/2011) deve essere interpretato nel senso che il decorso del termine annuale non priva di validità (o di efficacia) l’interdittiva, in quanto l’amministrazione è tenuta ad emettere una informativa liberatoria nei confronti dell’impresa solo quando sopraggiungano elementi nuovi, capaci di smentire o di superare gli elementi che hanno giustificato l’emissione del provvedimento interdittivo.
Nel caso in esame dagli atti di causa non emerge alcun elemento da cui dedurre l’eventuale superamento delle circostanze che avevano indotto la Prefettura ad adottare l’informativa di cui trattasi, avendo le stesse parti ammesso nel corso dell’udienza di discussione, la perdurante vigenza di quell’informativa.
Se un’interpretazione letterale della disposizione in esame farebbe escludere dalla sanzione il risarcimento del danno rispetto "[ai] contributi, finanziamenti o mutui agevolati", in una interpretazione logico – sistematica che valorizzi la funzione dalla norma e l’obiettivo con essa perseguito di contrasto a fenomeni di criminalità su base associativa, si dovrebbe ritenere che la locuzione "altre erogazioni" sia piuttosto volta ad impedire, nella sostanza, l’erogazione di qualunque utilità di fonte pubblica in favore dell’impresa in odore di condizionamento malavitoso, a prescindere dalla fonte e dal tipo di tale utilità.