TAR Calabria - Catanzaro - Sentenza del 20 ottobre 2017, n.1572

Territorio e autonomie locali
20 Ottobre 2017
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative, la giurisprudenza ha sottolineato che la valutazione del prefetto deve essere effettuata sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza dell’ipotesi che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione. Pertanto, si può ravvisare l’esistenza del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi - ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. I, 11 gennaio 2012 n. 50; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 aprile 2010 n. 479; C.G.A., sez. giurisd., 24 novembre 2009 n. 1129; Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; Tar Lazio, Roma, sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892).

Per quanto concerne i legami di natura parentale, la giurisprudenza ha affermato che essi, in sé considerati, non possono essere ritenuti idonei a supportare autonomamente una informativa prefettizia antimafia negativa, ma assumono rilievo qualora emerga un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata ( C.G.A. Reg. Sicilia, Sez. giurisd., 29 febbraio 2012 n. 227).