TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, 20 luglio 2017, n.1941

Territorio e autonomie locali
20 Luglio 2017
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Nel caso in esame, osserva il Collegio, costituiscono ormai ius receptum i principi secondo i quali:
-“Nella lotta contro la mafia la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitosi e, quindi, del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano fattori del pericolo sufficienti e idonei a far ritenere, “più probabile che non”, che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 27 aprile 2017, n. 1963).
- “l’informativa antimafia si basa sulla valutazione di elementi diversi i quali, singolarmente considerati, possono non dimostrare il tentativo di infiltrazione ma, presi in esame congiuntamente, rendono verosimile, e anzi probabile (più probabile che non), l'esistenza del suddetto tentativo” (v. Cons. St., sez. III, 4 aprile 2017, n. 1560; Cons. St., sez. III, 13 marzo 2017, n. 1156).
- “tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati, visto che il potere esercitato è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata” (v. T.a.r. Aosta, sez. I, 20 marzo 2017, n. 13).