Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di una società, al fine di tutelare i propri interessi.
Allo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza amministrativa sono considerati atti amministrativi soggetti all'accesso anche quelli interni concernenti attività di pubblico interesse.
Rientrano, quindi, nella definizione di documento amministrativo tutti gli atti trasmessi o presi in considerazione in un procedimento amministrativo, anche se di natura privatistica, correlati ad una attività amministrativa.
L'art.24 della legge 241/1990, dopo aver individuato al comma 6 i documenti sottratti all'accesso, prevede al comma 7 che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" facendo prevalere il c.d. "accesso difensivo" sulle ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti contro interessate.