Retroattività degli effetti dell'annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale.
L'accoglimento del ricorso giurisdizionale determina solitamente l'annullamento dell’atto.
Talvolta l'applicazione di questa regola può risultare incongrua e ingiusta, o in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale.
La regola dell'annullamento dell'atto impugnato con effetti "ex tunc" può essere, in taluni casi, derogata o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti, o con la loro decorrenza "ex nunc", oppure escludendo in toto l'annullamento dell'atto oggetto di sindacato nonostante la rilevata illegittimità di esso, impartendo però alla Amministrazione delle misure conformative.
La vigente legislazione non preclude al G.A. l'esercizio del potere di determinare gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento.
Se da un lato dagli artt.121 e 122 c.p.a. si evince che la riconosciuta fondatezza di un ricorso d'annullamento può dar luogo ad un potere di valutazione del giudice sui concreti effetti della propria pronuncia, dall'altro lato la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l'inevitabile retroattività degli effetti dell'annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale (L.241/1990, RT.21; Art.34 c.p.a.).