Legittimità dell'aggiudicazione di una gara per servizi intellettuali con costi aziendali interni per la sicurezza pari a zero euro.
Il Collegio richiama in sentenza le diverse posizioni espresse dalla giurisprudenza circa l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, sia durante la previgente disciplina normativa, recata dal D.Lgs. n.163/2006, che in corrispondenza della disciplina dettata dal D.Lgs. n.50/2016.
In vigenza del Codice dei contratti del 2006, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha in più occasioni chiarito che in tutti gli appalti vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di indicare nell'offerta economica gli oneri di sicurezza, specificando che essi costituiscono un elemento essenziale dell'offerta e che, quindi, la loro mancata indicazione non è sanabile mediante il soccorso istruttorio.
Nell'Adunanza Plenaria n.19/2016 del Consiglio di Stato è stato chiarito che: "Gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell’offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori"
Tuttavia, anche nella vigenza dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, deve ritenersi legittima l'aggiudicazione di una gara di appalto a favore di una società che, ove si tratti dell'affidamento di un servizio di natura intellettuale, in adempimento all'obbligo di indicare i costi della sicurezza, previsto dal bando, ha indicato nella propria offerta, costi per gli stessi pari a zero, che non comportano di per se l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, dovendosi valutare invece se tale dichiarazione sia congrua ai fini dell'anomalia dell'offerta.