TAR Lazio-Roma-, Sez. I Ter , 15 marzo 2017, n.3527

Territorio e autonomie locali
15 Marzo 2017
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Dispone l’art. 91 c. 5 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i. che “Il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
La norma introduce un obbligo per la P.A. di provvedere sull’istanza di aggiornamento, come può evincersi sia mediante l’interpretazione letterale della norma - atteso che il legislatore ha utilizzato il termine “aggiorna”- sia mediante quella funzionale, tenuto conto che la ratio della norma è quella di perseguire il bilanciamento tra l’interesse pubblico a non consentire alla P.A. di contrattare con soggetti sospettati di collusione con la criminalità organizzata e quello privato di garantire il diritto al libero esercizio dell’attività economica privata non appena sia stato accertato “il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
A seguito della presentazione di una documentata istanza di aggiornamento, si apre, dunque, un nuovo procedimento nel quale viene svolta dalla Prefettura una nuova approfondita istruttoria al fine di accertare se i fatti sopravvenuti siano tali da aver fatto venir meno il rischio di infiltrazione mafiosa.
A seguito della rinnovata istruttoria, il Prefetto potrà adottare - secondo la sua valutazione discrezionale - o un provvedimento liberatorio, oppure una nuova interdittiva nella quale deve dare conto nella motivazione “della rinnovata ponderazione degli elementi indiziari originari alla luce delle documentate sopravvenienze allegate dalla parte istante” (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 6810/08).
Quanto all’individuazione del termine di conclusione del procedimento, non essendo detto procedimento inserito né tra quelli individuati dal D.P.C.M. n. 214/2012 – procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’Interno di durata non superiore a novanta giorni – né tra quelli indicati nel D.P.C.M. n. 58/2013 – procedimenti di competenza del Ministero dell’Interno di durata superiore a novanta giorni – ritiene il Collegio, in considerazione della complessità dell’istruttoria e della natura degli interessi pubblici tutelati, di non poter applicare il termine residuale di trenta giorni previsto dall’art. 2 della L. 241/90, essendo eccessivamente breve.
Ritiene dunque applicabile – in via analogica – il medesimo termine stabilito dall’art. 92 del codice delle leggi antimafia per il rilascio delle informazioni antimafia (45 giorni con possibilità di estensione a successivi 30 giorni in caso di verifiche di particolare complessità), tenuto conto che, in seguito all’istanza di aggiornamento, la Prefettura deve svolgere un’istruttoria analoga a quella necessaria per il rilascio della prima informazione (cfr., sul punto, TAR Lazio, Sez. I Ter, 20 giugno 2014, n. 6559).