Revoca del revisore dei conti di una Fondazione nominato in rappresentanza del Ministero del Lavoro e alla designazione del suo sostituto. Giurisdizione e competenza nelle controversie.
Il revisore dei conti, designato in rappresentanza del Ministero, esercita, in base a un incarico di natura strettamente fiduciaria, compiti di vigilanza sulla corretta gestione della Fondazione che ha natura privatistica, essendo ente senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato.
Per l'individuazione della sussistenza di un potere autoritativo di nomina (con correlative posizioni di interesse legittimo), non rileva la natura pubblica o privata dell'ente presso il quale svolge la propria attività il soggetto designato. Conta, invece, la riferibilità del provvedimento all'esercizio di un potere di nomina, previsto da una norma giuridica, sicché la controversia va fatta ricadere nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Il Ministero applicando il c.d. "spoil sistem" di cui all'art.6 della legge n.145 del 2002, relativo al potere ministeriale di conferire e di revocare incarichi anche di rappresentanza del Ministro "in ogni organismo e a qualsiasi livello", anche con riferimento a "componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri", confuterebbe l'attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
L'attività istituzionale svolta dall'ente ha carattere pubblicistico e ugualmente hanno rilevanza oggettivamente pubblica i compiti di controllo adempiuti dai revisori dei conti, inerenti alla correttezza della gestione dell’attività svolta dall'ente stesso.
L'atto ministeriale di designazione o revoca del componente del collegio dei revisori costituisce espressione di potere pubblicistico ricadente nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.