L’informativa antimafia interdittiva costituisce lo strumento di massima anticipazione della soglia di tutela di primari interessi pubblici, come risposta dello Stato al crimine organizzato, il che implica che non è necessario a giustificazione della sua adozione un grado di evidenza probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo mafioso, essendo al contrario sufficiente che, all’esito dell’istruttoria, emergano elementi indiziari i quali, complessivamente considerati, lascino presumere o inducano a ritenere «non improbabile» (cfr. Cons. Stato, III, n. 691/2016), ovvero «più probabile che non» (III, n. 4657/2015) il rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata da parte dell’impresa «attenzionata».