Gli effetti inibitori o risolutori conseguenti all’adozione di un provvedimento antimafia si estendono anche ai regimi autorizzatori o in qualche modo abilitativi di attività imprenditoriali di rilevanza pubblicistica, quale può essere qualificato quella del trasportatore su strada, la cui disciplina generale è, tra l’altro, rintracciabile nel regolamento comunitario del 31 ottobre 2009 n. 1071 che impone la registrazione delle autorizzazioni rilasciate a chi ne abbia fatto richiesta (art.11), adempimento da assimilarsi, a livello di normativa nazionale, all’iscrizione in un Albo speciale, il cui inserimento è conseguenza della verifica positiva del possesso di specifici requisiti personali ed aziendali (artt.3 e 6), tra cui quello di onorabilità, il venir meno dei quali ne determina la decadenza o la cancellazione (art.13). Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di cancellazione impugnato non costituisce applicazione in termini sanzionatori della citata normativa europea, come pur supposto dalla società ricorrente nel terzo motivo di impugnazione, ma è conseguenza ineludibile della richiamata disciplina nazionale antimafia che riconduce all’adozione di informazioni antimafia l’automatica impossibilità per l’amministrazione di rilasciare autorizzazioni per attività di impresa o di pronunciarne la revoca in caso di sopravvenienza del giudizio di infiltrazione mafiosa.