Tribunale di Reggio Calabria, sezione per le controversie di lavoro, sentenza n. 3409 del 20 febbraio 2013

Territorio e autonomie locali
20 Febbraio 2013
Categoria 
15 Controllo sugli Organi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Ai sensi dell’art. 135, lett. q, del decreto lgs. 104/2010, le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. N. 267/2000, rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile del TAR Lazio.
            Il trasferimento o, melius, “la destinazione ad altro ufficio” è stata “disposta” dal Ministro dell’Interno, nell’ambito della procedura di cui all’art. 143, c. 5, d. lgs. N. 267/2000, e non dal datore di lavoro (il comune di XXXX).
            La complessa procedura di cui all’art. 143, d. lgs. N. 267/2000, esula completamente dal rapporto di lavoro tra l’ente comunale ed il dipendente ed i relativi provvedimenti adottati dal Ministro rientrano, come detto sopra, nella competenza funzionale ed inderogabile del TAR.
            L’ordine di servizio impugnato dalla odierna ricorrente si è limitato alla semplice e sola “individuazione” del diverso ed altro Ufficio cui assegnare la ricorrente, in esecuzione del Decreto del Ministro.
            La ricorrente non lamenta profili di illegittimità della concreta “individuazione” da parte del Comune dell’Ufficio XXX.
            Il provvedimento del comune è un mero “ordine di servizio” che si limita ad “individuare” il diverso ufficio, rispetto a quello in cui l’istante in precedenza svolgeva le sue mansioni, cui assegnarla per dare ottemperanza al decreto del Ministro. Esecuzione cui il Comune è obbligato per legge, non residuando in capo all’ente alcun margine di discrezionalità o valutazione in ordine a quanto decretato dal Ministro.
            Avverso la concreta “individuazione” dell’ufficio XXX la ricorrente non si duole affatto.