TAR Lazio, sez. Prima Ter, sentenza n. 4215 del 7 aprile 2016

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2016
Categoria 
15 Controllo sugli Organi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il decreto di cui all’art. 143, comma 5, TUEL non dispone l'applicazione di una sanzione disciplinare, ma l'applicazione di misure straordinarie previste da una disposizione speciale, che interviene sul versante cautelare a tutela della pubblica amministrazione ed, in particolare, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione pubblica. Tale norma ha la finalità di far cessare il pregiudizio in atto e normalizzare la vita amministrativa del comune, anche attraverso la sospensione o la destinazione ad altro ufficio del dipendente interessato, assicurando, al riguardo, ampia discrezionalità all'autorità decidente.
Dal tenore letterale della norma emerge che i provvedimenti previsti dal comma 5 del citato articolo 143 possono essere adottati anche nell'ipotesi in cui si proceda alla dissoluzione della compagine amministrativa, essendo duplice il rimedio apprestato dall'ordinamento per porre termine alla situazione patologica dell'ente.
Il decreto ministeriale adottato decorso il termine di tre mesi dalla trasmissione della proposta prefettizia di scioglimento non risulta tardivo,  posto che se il legislatore avesse inteso limitare nel tempo l'esercizio del potere di cui al comma 5 dell' art. 143, lo avrebbe fatto mediante un'espressa previsione, analogamente a quanto previsto per l'adozione del provvedimento di scioglimento o di conclusione del procedimento (ex commi 4 e 7 del medesimo articolo 143).
Ai fini dell'adozione di provvedimenti del genere, è sufficiente che sia emersa la presenza di elementi su collegamenti o forme di condizionamento da parte delle consorterie malavitose, i quali non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi delle consorterie medesime nè in forme di responsabilità personali, anche penali, ben potendo ricostruirsi il rapporto di ingerenza inquinante sulla base di circostanze con un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle legittimanti l'esercizio dell'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza.
La ratio della norma di cui all'art. 143 del T.U.E.L., non tende solo a stroncare la commissione di illeciti, ma si inquadra nel sistema preventivo di controllo generale riservato allo Stato in ordine a fatti che si reputano idonei a determinare uno sviamento dell'interesse pubblico"; l'accento, pertanto, è posto non solo sulle possibili forme assunte dai rapporti tra amministratori o funzionari ed esponenti della criminalità organizzata, quanto, piuttosto, sugli effetti della permeabilità dell'amministrazione comunale ai condizionamenti malavitosi.
Le misure dall'art. 143 del T.U.E.L. non richiedono per la loro applicazione né che i fatti considerati si traducano necessariamente in fattispecie delittuose né che in ordine agli stessi sia raggiunta la certezza probatoria, essendo sufficiente che gli elementi raccolti siano significativi di un condizionamento dell'attività degli organi di amministrazione e dell'apparato burocratico e che tale condizionamento si ricolleghi all'influenza di gruppi di criminalità mafiosa. Infatti, gli elementi concreti, univoci e rilevanti necessari per adottare le misure in questione hanno carattere indiziario e, quindi, non devono essere valutati con riguardo ai singoli episodi che, considerati autonomamente possono non indicare il collegamento o condizionamento con organizzazioni della malavita organizzata, ma nel loro insieme e per la loro idoneità ad esprimere un reale pericolo di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni locali.