Consiglio di Stato, sez.III - Sentenza del 7 dicembre 2015, n.5545

Territorio e autonomie locali
7 Dicembre 2015
Categoria 
15 Controllo sugli Organi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il provvedimento dissolutorio degli organi rappresentativi del Comune di XXXX, adottato sul riscontro dei presupposti previsti dall’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, ha superato lo scrutinio di legittimità da parte degli organi di giustizia amministrativa.

Dalle verifiche ispettive effettuate è emersa una situazione di condizionamento ambientale da parte della criminalità organizzata tale a incidere, oltre che sulla corretta formazione della volontà degli organi politici esponenziali della comunità locale, anche sul regolare funzionamento degli uffici in danno dei canoni di imparzialità e di buon andamento. Fra gli uffici segnatamente attenzionati nella relazione del Prefetto, allegata al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, rientra il settore dei lavori pubblici e degli appalti, nel cui ambito era chiamata ad operare l’ avv. xxx.

In tale quadro – non scalfito come prima accennato dagli esiti dal precedente contenzioso contro il provvedimento di scioglimento dell’organo consiliare – viene a collocarsi l’ esigenza avvertita dall’ organo prefettizio di dar luogo a un mutamento degli uffici di applicazione dei funzionari in posizione di vertice e/o di responsabilità maggiormente esposti al pericolo di condizionamento mafioso.

Detta misura – che ai sensi dell’art. 143, comma 5, del t.u.l.p.s. non ha natura sanzionatoria e non deve collegarsi all’accertamento di specifiche responsabilità, punibili in sede penale, e tantomeno a puntuali figure di illecito disciplinare – può adottarsi nei casi in cui la situazione di condizionamento si estenda, anche in via potenziale, oltre che agli organi elettivi anche a quelli amministrativi, con creazione di una situazione ambientale pregiudizievole per il buon andamento degli uffici la cui riconduzione alla normalità richieda una avvicendamento dei funzionari in posizione di vertice o di particolare responsabilità.

A fronte di un’acclarata e non contestabile situazione di inquinamento nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva da parte del Settore preso in considerazione, l’avvicendamento dei quadri dirigenziali e direttivi assolve in positivo una funzione di risanamento e riconduzione alla normalità di un assetto gestionale nel suo complesso gravemente compromesso. Ciò esclude la necessità di una specifica motivazione sull’ascrizione di singoli addebiti a ciascun dipendente addetto di cui è disposto il movimento.

Alla luce dei riscontri degli organi ispettivi, la determinazione del Prefetto non si configura, pertanto, irragionevole e si collega, con carattere di proporzionalità, allo scopo di restituire il Comune di XXXX a un normale esercizio dell’azione amministrativa volta alla cura degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo alla comunità locale.

A fronte del provvedimento del Prefetto che, ai sensi dell’art. 143, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, impone la destinazione dell’interessato ad altro ufficio, l’ordine di servizio del dirigente comunale si configura come atto dovuto e vincolato alla precedente determinazione e non necessita, quindi, di alcuna particolare e ulteriore motivazione oltre al richiamo all’atto presupposto cui è data esecuzione.