Territorio e autonomie locali
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13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia
-Nel quadro degli strumenti di contrasto del fenomeno mafioso, le disposizioni contenute nel “codice delle leggi antimafia” consentono al Prefetto di adottare un’informativa ostativa allorquando sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa desumibili da provvedimenti giudiziari per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, all’esito di accertamenti compiuti sui condizionamenti mafiosi a carico dell'attività aziendale.
L'esigenza di creare strumenti adeguati per difendere l'ordinamento, le istituzioni e la collettività dall'invasività dell'influenza della consorteria delinquenziale nella società civile, nella vita economica e nelle attività delle pubbliche amministrazioni, ha comportato l'introduzione, accanto alla repressione penale, di articolate misure di tutela preventiva.
In tale contesto, è attribuito all'autorità prefettizia un ampio margine di accertamento e di apprezzamento discrezionale, insindacabile nel merito, nella ricerca e nella valutazione degli elementi da cui poter desumere eventuali connivenze o collegamenti di tipo mafioso.
Nondimeno tali apprezzamenti sono soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, nei limiti ovviamente ammessi dalla cognizione sui vizi di legittimità degli atti amministrativi, limitatamente ai casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nonché di difetto di motivazione o di istruttoria.
-Dall’esame degli atti non risulta che il responsabile tecnico abbia effettivamente il potere di incidere sulla gestione societaria o di determinare la volontà dell’impresa, non rivestendo il medesimo né il ruolo di amministratore, con relative funzioni di rappresentanza istituzionale dell’impresa, né è figura in alcun modo assimilabile o equipollente al direttore tecnico, soggetto al quale competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori (cfr. art. 87 del D.P.R. n. 207/2010). Non è quindi in alcun modo comprovato che le vicende personali e i rapporti di frequentazione afferenti a tale soggetto, per la sua centralità ed influenza nell’assetto societario, possano in qualche modo incidere sulle scelte gestionali dell’impresa.