Tar Veneto 286 del 2016

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2017
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

La legittimazione all’impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è limitata ai  soli componenti dell’organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetto potenzialmente aspirante ad assumere la carica di assessore  (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633).  Il Tar non ha ritenuto di discostarsi dall’ orientamento giurisprudenziale in base al quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, “tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano in tale norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione – sottesa alle difese comunali – che leghi la sua concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni”, atteso che “una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale” (cfr., in detti termini, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 24 novembre 2015, n. 1145). In base al decreto sindacale impugnato, la Giunta comunale del Comune resistente risulta composta in violazione della percentuale minima spettante al genere femminile e, pertanto,  il ricorso deve essere accolto.