Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia
-L’informativa ha effetti ultraregionali, pertanto, sarà competente a conoscere dell’impugnazione della stessa il Tar del luogo ove ha sede la prefettura che ha adottato l’atto. Detto Tar, rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione dell’informativa e degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante. Infatti, non può trovare in tal caso applicazione il comma 4bis dell’art. 13 c.p.a. che prevede che "la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali". L’informativa prefettizia non può considerarsi “atto presupposto”, poiché ai fini dell’applicazione del comma 4bis, devono considerarsi tali solo quelli “non immediatamente lesivi e dunque non autonomamente impugnabili” (Ad. Plen n. 29/2013). Non è questo il caso dell'informativa prefettizia, di cui viene pacificamente riconosciuta l'immediata lesività che la rende quindi suscettibile di autonoma impugnativa. Essa infatti è senza dubbio produttiva di immediati effetti negativi per l’impresa, sia in termini di pregiudizio morale, sia in considerazione delle conseguenze negative che produce in ordine ai contratti in essere con la PP.AA ed alla possibilità di stipula di contratti futuri.
Incidentalmente, deve invece rilevarsi che la portata espansiva dell’informativa non può essere tale da farla assurgere ad “atto generale”, poiché essa, pur se inviata ad una pluralità di enti ed avente effetti su tutto il territorio nazionale, riguarda comunque un soggetto nominato e specifico. Ne discende che: 1) l'atto prefettizio ha effetti ultraregionali, per cui, in caso di impugnazione della sola informativa, il Tar territorialmente competente a conoscerne è quello ove ha sede l'autorità prefettizia che adotta l'atto, ex art. 13 co, 1, primo periodo; 2) essendo l'informativa prefettizia atto immediatamente impugnabile, non può trovare applicazione l’art 13 co. 4bis c.p.a. e quindi, in caso di impugnazione contestuale di tale atto e dei susseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, è sempre competente il Tribunale ove ha sede l'autorità prefettizia che adotta l'atto.
- In caso di contestuale impugnativa dell'informativa prefettizia interdittiva e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice competente deve essere individuato nel Tar nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa.