Nel caso di specie il provvedimento di interdittiva antimafia emesso in danno della società ricorrente non risulta fondato su elementi connotativi di un tentativo di infiltrazione mafiosa in atto o denotativi della sussistenza di un tale pericolo. Invero, le due imputazioni formulate a carico dell’Amministratore unico della società ricorrente, -OMISSIS- (cfr. motivazione dell’atto impugnato), ineriscono il solo reato ex art.260 d.lgs. n. 152/2006, in un caso, nell’ambito di un procedimento ancora pendente e, nell’altro, nell’ambito di un precedente procedimento concluso con il proscioglimento per prescrizione e non sono accompagnate da alcun ulteriore elemento di carattere oggettivo dal quale si possa ragionevolmente inferire il concreto o possibile condizionamento mafioso dell’attività di impresa. Questa Sezione ha più volte precisato, proprio in relazione al profilo in esame, che “sebbene il traffico di rifiuti appartenga al novero dei reati considerati maggiormente indizianti del fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nella vita economica dell’impresa, questo dato non appare di per sé - in quanto non accompagnato da ulteriori elementi di natura oggettiva indicativi di quell’infiltrazione – sufficiente a reggere, sotto il profilo dell’assetto motivazionale, una misura fortemente incisiva e condizionante della vita di impresa e del valore costituzionalmente tutelato della libera iniziativa economica come una informativa antimafia che attesti l’esistenza delle situazioni rilevati ai fini dell’art.84, comma 4, e dell’art.91, comma 6, del d.lgs. n.159/2011 (Codice antimafia).