TAR Campania-Napoli-, Sez. I, 22 novembre 2016, n.5405

Territorio e autonomie locali
22 Novembre 2016
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

-  La Corte costituzionale, nel valutare la legislazione antimafia ha in più occasioni sottolineato la necessità di salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera determinazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata: a fronte della situazione di emergenza determinata da tale minaccia, è stata riconosciuta la costituzionalità di strumenti anche eccezionali di reazione, in difesa degli interessi dell’intera collettività nazionale, in quanto commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, alle necessità da fronteggiare (cfr., ex multis, Corte cost., n. 407/1992; n. 103/1993; n. 118/1994; n. 184/1994; n. 25/2002).
-    L’interdittiva antimafia può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti risalenti nel tempo, quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi (anche più risalenti) raccolti, possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell'attività dell'impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2015, n. 1345; Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2015 n.3653). Più in particolare, come questa Sezione ha già avuto modo di statuire che: “la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero e formale trascorrere del tempo da una precedente verifica fatta, occorrendo invece la sopravvenienza e l'accertamento di fatti positivi che diano conto persuasivamente di un oggettivo e reale discostamento della situazione in precedenza rilevata. Infatti, il dato normativo contenuto nell'art. 2, d.P.R. n. 252 del 1998 (oggi, art. 86 commi 1 e 2, d.lg. n. 159 del 2011) affermante la limitata utilizzabilità temporale della documentazione antimafia, si riferisce solo ai casi di documentazioni negative (le quali attestino che non sussistono tentativi di infiltrazioni mafiose) e non anche alle ipotesi di documentazioni positive, che conservano quindi la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine. Deve, dunque, ribadirsi che il rischio derivante dall'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali non può considerarsi fugato per il mero trascorrere di un certo lasso di tempo dall'originaria verifica effettuata, ma occorre piuttosto il sopraggiungere anche di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui veniva ricollegato il pericolo, che persuasivamente giustifichi lo scostamento dalla situazione rilevata in precedenza” (TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 giugno 2014, n.3236).