TAR Campania-Napoli- , Sez. I, 12 gennaio 2016, n.103

Territorio e autonomie locali
12 Gennaio 2016
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

 Il Collegio condivide il principio secondo il quale, se è vero che l’art. 84, comma 4, lett. a), del codice antimafia prende in considerazione taluni provvedimenti giurisdizionali e taluni reati da cui è possibile desumere l’esistenza del pericolo di condizionamento mafioso, tra i quali il rinvio a giudizio o la condanna per il reato previsto dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (per effetto del richiamo dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), è altrettanto vero, pena la compromissione del fondamentale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, che l’effetto interdittivo non può farsi discendere, con carattere di automaticità, dalla sola sussistenza di taluna delle situazioni elencate nella disposizione richiamata, imponendosi un’ulteriore fase istruttoria ed un approfondimento valutativo che qualifichi la sussistenza in concreto del tentativo di infiltrazione mafiosa; ne discende che il semplice riferimento al reato tipico non può ritenersi sufficiente se non si evince, dal provvedimento del giudice penale o da altre circostanze emerse in sede di istruttoria procedimentale, l’effettiva presenza di elementi indiziari significativi del possibile condizionamento dell’impresa da parte delle organizzazioni criminali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 15 gennaio 2013 n. 204; TAR Lazio Roma, Sez. I Ter, 15 luglio 2014 n. 7571; TAR Campania Napoli, Sez. I, 23 gennaio 2014 n. 504).