Nel rigettare varie questioni di costituzionalità della L.R. F.V.G. n.26/2014, il tar ha statuito, tra l’altro, che l’unione territoriale intercomunale (UTI), pur essendo un soggetto dotato di personalità giuridica, non ha attribuzioni proprie ed esercita le funzioni spettanti ai comuni i quali, sulla base dell’articolo 23 e dell’articolo 26 operano “tramite” ovvero ex art 27 “avvalendosi” degli uffici dell’unione. La titolarità delle funzioni rimane sempre in capo al Comune e solo il suo esercizio passa all’unione. Almeno sulla base delle indicazioni e delle conclamate intenzioni della legge regionale, l’UTI non è un nuovo livello di governo territoriale né di primo né di secondo grado, è una struttura operativa al servizio di tutte quelle attività di spettanza dei comuni ma che si possono svolgere in maniera più efficiente mediante ricorso a una struttura sovraccomunale.