Corte dei Conti Sezione controllo Lombardia n.314/2016/PAR

Territorio e autonomie locali
10 Novembre 2016
Categoria 
02 Soggetti e Forme associative
Principi enucleati dalla pronuncia 

I quesito: l’esame del rispetto della normativa in materia di spese di personale avviene considerando la spesa non già della forma associativa in quanto entità autonoma, ma quella del singolo ente, a cui si somma la quota parte riferita all’Unione e consentendo, solo a vantaggio dei comuni che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 14, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, di beneficiare del trattamento di favore ivi previsto, laddove, per i rimanenti enti si applica il diverso regime sopra illustrato. Resta naturalmente fermo che la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. II quesito: Ai sensi dell’art. 1, comma 229 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. III quesito: Con riferimento alla Regione Lombardia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha proceduto, con nota 10 ottobre 2016 (prot. DFP 0051991 P-4.17.1.7.4), a ripristinare le ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di personale, fornendo alcune indicazioni operative circa il concreto utilizzo di tali facoltà. IV quesito: Attraverso lo statuto gli enti locali coinvolti nel processo associativo potranno pertanto il principio di coordinamento della finanza pubblica nel senso delineato dalla giurisprudenza costituzionale, organizzando la ripartizione delle risorse e l’imputazione delle spese di personale afferenti alle funzioni svolte dall’unione in modo da evitare che la somma complessiva della spesa del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa affrontata da tutti i soggetti della realtà associativa superi, nel complesso, il parametro individuato nell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

Estratto/Sintesi: